Le persone colpite da ipoacusia possono ottenere delle agevolazioni fiscali e dei sussidi economici, che variano in base ad una serie di parametri legati al grado di sordità, all’epoca di insorgenza e al tipo di ipoacusia di cui sono affetti. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza per spiegare tutti i parametri a cui attenersi e i requisiti che bisogna avere per accedere ai diversi benefici.
Con il termine di ipoacusia si intende la riduzione delle capacità uditive, che può essere di grado lieve, media, grave e profonda, monolaterale o bilaterale.
Ai fini della determinazione delle agevolazioni previste, è molto importante conoscere la differenza tra sordità e di ipoacusia:
La legge del 20 febbraio 2006, n. 95, articolo 1 comma 2 recita: “... si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.
Nel bambino la sordità può determinare una difficoltà di apprendimento del linguaggio parlato tale da interferire con i processi che gli consentono di imparare a parlare. La legge riconosce un sostegno economico, erogato previa domanda, alle persone a cui è stata diagnosticata una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (cioè fino al compimento del dodicesimo anno di età), che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La definizione di persona “sorda” ai fini legislativi e legali ha ormai sostituito il termine “sordomuto”, cancellato dalla legge 95 del 20/02/2006. La prestazione non spetta se la sordità è di natura esclusivamente psichica o dipende da causa di guerra, lavoro o servizio (fonte: INPS). Il soggetto riconosciuto affetto da sordità prelinguale ha diritto a prestazioni economiche, materialmente erogate dall’INPS, a benefici fiscali, ad esenzioni dal ticket sanitario e a fornitura di ausili specifici.
Superati i dodici anni, l’ipoacusia rientra nella casistica dell’invalidità civile. Ciò che cambia non è solo la normativa di riferimento, ma anche i benefici spettanti e le percentuali per il riconoscimento dell’indennità economica. Infatti, un deficit uditivo che insorge dopo i 12 anni si ritiene sia incapace di impedire la corretta acquisizione del linguaggio. Per questo, ai fini della concessione dei benefici per la sordità, il compimento del 12° anno rappresenta una sorta di spartiacque.
Nel caso della persona maggiorenne, la pensione o i benefici assistenziali sono concessi a chi è stato riconosciuto ipoacusico dalla competente Commissione medica, ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni ed è in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
La pensione è erogata entro limiti di reddito personale stabiliti ogni anno (per il 2021 il limite è di 16.982,49 euro) e anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che provvede al sostentamento della persona sorda.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, viene incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Al compimento dell’età per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione si trasforma in assegno sociale sostitutivo (Fonte: INPS).
Hanno diritto alla pensione le persone ipocusiche o sorde che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
La pensione è compatibile con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa, non riconducibile a quella che ha generato la pensione di guerra, lavoro o servizio.
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Affinché una persona venga riconosciuta affetta da sordità deve essere presentata un’apposita domanda, da un genitore o da un legale rappresentante per i minori. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 1° anno di vita con modalità del tutto simili a quella dell’invalidità civile.
Nel caso dell’adulto, per ottenere la prestazione l’interessato o legale rappresentante, deve anzitutto recarsi da un medico certificatore (ospedale o ASL) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Il codice deve essere inserito nella domanda di Accertamento Sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie InvCiv 2010)". Nella domanda devono essere indicati anche i dati socio-economici e reddituali necessari per la liquidazione della prestazione, se dovuta.
Una volta effettuata la visita presso la competente Commissione medico-legale, l’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
La domanda può essere inoltrata direttamente all’INPS online attraverso il servizio dedicato, utilizzando le proprie credenziali, oppure tramite un Patronato o un’Associazione di Categoria (ANFASS, ANMIC, ENS, UIC).
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In casi particolari la legge può indicare termini diversi.
Per la gran parte di noi si tratta di due sinonimi, in realtà c’è una distinzione tra disabilità e invalidità, che ne determina anche differenti sussidi e specifici benefici.
La disabilità può essere definita come la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni (fisica, psichica o sensoriale), ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale e ha difficoltà nell’integrazione lavorativa.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito (Fonte: http://www.handylex.org). L'esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è la seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo «(omissis)» che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."
L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Sanitaria Locale/Territoriale.
Le categorie che possono accedere alla protezione dell'invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:
Percentuale di invalidità Benefici ottenibili
fino al 33% Nessun riconoscimento
dal 46% Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata
dal 34% al 73% Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
dal 66% Esenzione ticket sanitario
dal 74% al 100% Prestazioni economiche (es. per i sordi: pensione; indennità di comunicazione).
Nel caso di persone con deficit uditivo, la legge riconosce alcune prestazioni a sostegno di chi ne è affetto, in relazione alla gravità della perdita uditiva e all’eventuale presenza di patologie correlate. Per livelli di invalidità superiore al 33% si ha diritto ai benefici crescenti secondo la tabella presentata:
> 33% consente di avere esenzioni per l’acquisto di apparecchi acustici;
> 46% garantisce l’accesso alla lista delle categorie protette;
Tra il 50% e il 67% soglie minime per ottenere congedi lavorativi ed esenzione ticket;
Il 74% è il limite minimo per ottenere l’assegno mensile;
Il 100% dà accesso alla pensione di inabilità e all’eventuale indennità di accompagnamento.
Sulla base delle diverse patologie che possono interessare l’orecchio e determinare diversi gradi di ipoacusia è stata stilata una tabella, sotto riportata, con i codici e la percentuale di invalidità riconosciuta.
CODICE PATOLOGIA PUNTI INVALIDITÀ
4001 Acufeni di forte intensità (> 3 anni) 2
4002 Lesione di entrambi i padiglioni auricolari 21
4003 Lesione di un solo padiglione auricolare 13
4004 Ipoacusia bilaterale > 75 dB nell’orecchio migliore 65
4005 Ipoacusia mono o bilaterale pari o inferiore a 75 dB da 0 a 59
4008 Sordità prelinguale causata da perdita uditiva 80
Per finire si rende necessaria una precisazione: se un adulto ha avuto un’ipoacusia dopo il 12° anno di età e vuol presentare una istanza per accedere al beneficio della concessione degli apparecchi acustici, è assolutamente inutile che nel certificato di presentazione della domanda d’invalidità venga barrata la casella “sordità”. La Commissione infatti non può che emettere un giudizio di “NON sordo” e il conseguente verbale sarebbe nullo.
Invece occorre presentare una richiesta presentando un certificato medico telematico in cui è stata barrata la casella “invalidità”. È consigliato che in sede di visita si dovrà presentare la documentazione specialistica riguardante tutte le patologie di cui si è affetti, compresa la certificazione specialistica (visita Audiologica/Otorinolaringoiatrica con esame audiometrico) comprovante il deficit uditivo.
Se la percentuale riconosciuta è superiore al 33% e se nel verbale è indicata la patologia uditiva (deficit uditivo, ipoacusia neurosensoriale, etc) allora il richiedente potrà accedere al beneficio della concessione della fornitura degli apparecchi acustici.